Questa pagina nasce con lo scopo di collegare Calatafimi Segesta News alle pagine presenti all’interno del sito istituzionale del Comune di Calatafimi-Segesta che contengono gli atti più importanti rilasciati dai vari organi comunali e amministrativi. Prima del collegamento alla pagina, ogni sezione sottostante, contiene una spiegazione sul cos’è quel determinato atto. La libertà è conoscenza.
DELIBERA
– Il termine delibera o deliberazione deriva dal verbo deliberare che significa “decidere, approvare”; è un atto giuridico che certifica la decisione di un organo collegiale (pubblico o privato). Nel linguaggio amministrativo, con preciso riguardo a quello degli enti locali, per delibera o deliberazione si intende l’atto amministrativo che scaturisce a seguito della decisione dell’organo collegiale (giunta, consiglio regionale, provinciale, comunale) su una determinata questione (piano regolatore, bilancio, regolamento TARES ecc.). Per quanto riguarda le responsabilità derivanti dall’adozione della delibera, bisogna precisare che, in quanto atto decisionale adottato da un organo collegiale, esse non sono imputabili ad un singolo componente, bensì al collegio nella sua interezza. Le delibere o deliberazioni adottate dagli organi collegiali degli enti locali non devono essere confuse con le determine o determinazioni dirigenziali, che sono atti di competenza dei dirigenti.
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DETERMINA
Per determina dirigenziale s’intende quell’atto amministrativo mediante il quale il Dirigente di un Servizio di un Ente Locale decide una determinata attività. Ad esempio l’acquisto di un software oppure l’incarico ad una persona fisica oppure ad una ditta. Se la determina comporta un impegno di spesa, affinche essa sia esecutiva e quindi efficace necessita il visto di regolarità contabile del capo del servizio ragioneria, con esso si certifica che esiste la copertura finanziara per pagare il costo che comporta la spesa indicata in determina. Ci sono, anche se sono poche, le determine che non hanno impegno di spesa, queste ultime sono immediatamente esecutiva e quindi non occorre il visto di regolarità contabile. La determina ha un numero progressivo di registrazione generale, un numero progressivo dell’Ufficio che l’ha emanato, la data, e l’oggetto.
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ORDINANZA
Le ordinanze amministrative sono emanate da un organo della pubblica amministrazione (ad esempio, il prefetto o il sindaco) per imporre un determinato comportamento ad un soggetto o ad una classe di soggetti oppure ad un organo. Si tratta, quindi, di provvedimenti amministrativi che creano doveri positivi (di fare o dare) o negativi (di non fare). Quando contengono norme generali ed astratte sono considerati atti normativi e, quindi, fonti del diritto.
In certi casi le ordinanze possono essere emanate in deroga all’ordinamento giuridico vigente, ma non ai suoi principi generali né a norme costituzionali: sono le cosiddette ordinanze libere, di cui sono esempi i bandi militari e le ordinanze contingibili e urgenti.
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BANDI DI GARA
Un Bando di Gara è l’atto con il quale l’amministrazione comunica la sua decisione di reperire contraenti cui affidare servizi, lavori o forniture. E’ l’atto iniziale, con rilevanza esterna, di una procedura ad evidenza pubblica e deve:
- Essere conforme a formulari
- Menzionare la delibera a contrattare
- Avere forma scritta
Nel bando è possibile individuare due parti:
- una sostanziale che definisce l’oggetto del contratto
- una contenente le modalità di gara
Il bando è sempre revocabile per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.
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CONCORSI E GRADUATORIE
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AMMINISTRAZIONE APERTA
Articolo 18
Informazioni inerenti la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, ai sensi dell’articolo 18 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11.08.2012.
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