«La scelta di vietare l’ingresso agli animali sulle spiagge destinate alla libera balneazione, è irragionevole e illogica, anche alla luce delle viste indicazioni regionali che attribuiscono ai Comuni il potere di individuare, in sede di predisposizione del Piano di utilizzo degli arenili, tratti di spiaggia da destinare all’accoglienza dei cani».
Lo afferma il Tar del Lazio con l’importante sentenza muero 176 dell’11 marzo 2019, secondo cui deve ritenersi illegittima l’ordinanza del Comune di Latina che ha vietato la presenza dei cani in spiaggia, anche se con museruola e guinzaglio, tutti i giorni della stagione balneare. Ad annunciarlo è Ilaria Innocenti, della Lav, la lega anti vivisezione.
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Secondo la Magistratura amministrativa del Lazio, come già affermato dal Tar Calabria nella sentenza n. 225/2014 «l’amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità di perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell’igiene e della sicurezza mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge, ad esempio valutando se limitare l’accesso in determinati orari, o individuare aree adibite anche all’accesso degli animali, con l’individuazione delle aree viceversa interdette al loro accesso»
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