Il presidente della terza sezione del Tar ha accolto la sospensiva richiesta dalla presidenza del consiglio dei ministri contro l’ordinanza del presidente Musumeci che prevedeva l’immediato sgombero degli hotspot presenti nell’isola.
Il ricorso è stato presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’Interno, in persona assistiti dall’avvocatura dello Stato. La Regione Siciliana non si è costituita in giudizio.
Il presidente della Regione nell’ordinanza chiedeva l’immediato di sgombero degli hotspot e dei Centri di accoglienza dei migranti entro le ore 24 del 24 agosto 2020, tutti i migranti presenti negli hotspot ed in ogni centro di accoglienza devono essere improrogabilmente trasferiti e ricollocati in altre strutture fuori dal territorio della Regione Siciliana, non essendo allo stato possibile garantire la permanenza nell’Isola nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione del contagio.
Aveva imposto il divieto di ingresso transito e sosta nel territorio della Regione Siciliana di ogni migrante per tutelare e garantire la salute e la incolumità pubblica, in mancanza di strutture idonee di accoglienza. Il divieto era stato esteso anche alle Ong.
Secondo il presidente della Terza Sezione del Tar Maria Cristina Quiligotti “le predette misure potrebbero proprio esse stesse creare le condizioni di potenziale pericolo per la salute e l’incolumità pubblica che avrebbero, invece, inteso scongiurare, attesa l’evidente difficoltà di organizzare nei ristretti tempi indicati l’attività di sgombero, in condizioni di sicurezza, di un consistente numero di migranti ospitati in diverse strutture situate nell’intero territorio della Regione siciliana e il loro trasferimento sul territorio nazionale, in modo tale da contenere l’ulteriore trasmissione del virus sia tra di loro che nella popolazione locale e, infine, nei confronti degli stessi operatori chiamati all’attuazione concreta delle misure di cui trattasi”.
“Le misure adottate con provvedimento impugnate – si legge nel provvedimento – sembrano esorbitare dall’ambito dei poteri attribuiti alle regioni dalle disposizioni sopra richiamate, laddove, sebbene disposte con la dichiarata finalità di tutela della salute
in conseguenza del dilagare dell’epidemia da Covid-19 sul territorio regionale, involvono e impattano in modo decisivo sull’organizzazione e la gestione del fenomeno migratorio nel territorio italiano, che rientra pacificamente nell’ambito della competenza esclusiva dello Stato e, peraltro, sono certamente idonee a produrre effetti rilevanti anche nelle altre regioni e, quindi, sull’intero territorio nazionale, nel quale dovrebbero essere trasferiti, nell’arco delle 48 ore decorrenti dalla pubblicazione dell’ordinanza, i migranti allo stato ospitati negli hotspot e nei centri di accoglienza insistenti sul territorio regionale”.
Anche la disposta chiusura dei porti all’accesso dei natanti di qualsiasi natura trasportanti migranti sembra esorbitare parimenti dalla competenza regionale; qualsiasi intervento limitativo della circolazione delle persone da e verso l’estero è riservato allo strumento del D.P.C.M., previsto dal richiamato art. 2;
Il Presidente della Regione Siciliana non sia stato individuato quale Soggetto Attuatore delle misure emergenziali connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri con l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione. Le misure adottate con il provvedimento impugnato non possono ritenersi rientranti
nell’ambito dell’esercizio dei poteri delegati dall’autorità del Governo centrale, in mancanza delle predette necessarie previe direttive in materia”.
La trattazione collegiale dell’istanza è fissata per il 17 settembre.
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