L’approvazione della Legge di Bilancio da parte della Camera ha reso definitiva la nuova versione degli articoli sul superbonus previsti dal Decreto Rilancio
Nell’attesa che il Senato confermi l’approvazione della Legge di Bilancio per il 2021, che come sappiamo dovrà essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale entro il 31 dicembre 2020, sono praticamente definitive le modifiche apportate al regime previsto per il superbonus 110%.
Superbonus 110%: le modifiche della Legge di Bilancio per il 2021
La nuova legge di Bilancio ha apportato parecchie modifiche soprattutto all’art. 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, già modificato in agosto dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto/Rilancio) convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
Modifiche che hanno in parte recepito le indicazioni da parte degli operatori del settore delle costruzioni, ancora in attesa di un vero e proprio testo unico delle disposizioni sul superbonus 110%. Modifiche che hanno rifatto il look alle detrazioni previste dal decreto Rilancio e tra le quali ricordiamo:
- la proroga al 30 giugno 2022, ma in 4 quote annuali di pari importo (per la parte relativa al 2022);
- la possibilità di portare in detrazione al 110% anche le spese sostenute per gli interventi di coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
- la definizione di unità immobiliare “funzionalmente indipendente” (che ha creato fin’ora tanti problemi di interpretazione);
- la possibilità di far rientrare nel superbonus anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica;
- la detrazione del 110% anche per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche;
- nuovi e più dettagliati limiti di spesa per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
- proroga al 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati sui condomini che al 30 giugno 2022 abbiano effettuato lavori per almeno il 60% dell’importo complessivo;
- possibilità di accesso al superbonus per gli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;
- maggiori restrizioni per le delibere assembleari dei condomini;
- semplificazione per le polizze professionali dei tecnici asseveratori.
Superbonus 110%: le nuove versioni degli articoli 119, 119-bis e 121 del Decreto Rilancio
Certi che il Senato non potrà che confermare le ultime modifiche apportate dalla Camera dei Deputati, abbiamo preparato la versione coordinata alla Legge di Bilancio degli articoli 119, 119-bis e 121 del Decreto Rilancio. In allegato la nuova versione dei suddetti articoli.
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