Arriva il rimborso per l’imputato prosciolto perchè il fatto non sussiste, perchè non ha commesso il fatto o perchè il fatto non costituisce reato
Volerlo interpretare come un attacco diretto a un principio cardine del nostro ordinamento giuridico, l’obbligatorietà dell’azione penale, sarebbe eccessivo, di certo però l’approvazione all’unanimità di un emendamento alla Manovra presentato dal deputato di Azione Enrico Costa invita alla riflessione. Perchè, per la prima volta nel penale, istituisce il principio per cui se lo Stato perde in giudizio, allora deve rifondere le spese legali sostenute dal cittadino risultato innocente.
L’obiettivo, sottolinea lo stesso Costa, è di mettere nelle mani dei cittadini che sono riusciti a dimostrare la loro estraneità ai fatti contestati e tuttavia sono stati sottoposti al peso del procedimento penale uno strumento che possa parzialmente limitare i danni, almeno sul piano economico.
Forse però la vera svolta, sotto diversi aspetti, si avrebbe se a risarcire queste spese e danni derivanti da un procedimento ingiusto, fossero gli organi inquirenti con i propri fondi e non lo Stato con soldi pubblici.
L’aggiunta al Codice
Nel dettaglio, al Codice penale verrà aggiunto un articolo , il 177 bis, con il quale lo Stato provvederà al rimborso delle spese legali sostenute, entro il limite di 10.500 euro, per l’imputato prosciolto perchè il fatto non sussiste, perchè non ha commesso il fatto o perchè il fatto non costituisce reato. La sentenza dovrà essere irrevocabile e l’importo (che non andrà a costituire reddito) sarà corrisposto in tre rate annuali di uguale importo, a partire dall’anno successivo a quello di irrevocabilità.
Il rimborso, che riguarderà le assoluzioni successive all’entrata in vigore della legge di bilancio, sarà riconosciuto dietro presentazione di fattura da parte del difensore, con espressa indicazione della causale e dell’avvenuto versamento. La fattura dovrà essere accompagnata da una parere di congruità da parte del Consiglio dell’ordine e da una copia della sentenza con l’attestazione di irrevocabilità da parte della cancelleria.
Cosa resta fuori
Fuori dal perimetro della norma , senza quindi riconoscimento del rimborso, restano i casi di assoluzione da alcuni capi di imputazione ma di condanna per altri, l’estinzione del reato per amnistia o prescrizione, la sopraggiunta depenalizzazione dei fatti oggetto di imputazione.
Sarà poi un decreto del ministero della Giustizia a puntualizzare meglio tutte le modalità di erogazione e la determinazione degli importi , tenuto conto della durata dei procedimenti e dei gradi di giudizio cui l’imputato è stato sottoposto.
Fonte il Sole 24 ore
calatafimisegestanews
Ultimi post di calatafimisegestanews (vedi tutti)
- Le misure del nuovo Decreto Fisco - 16 Ottobre 2021
- Pnrr, Musumeci ai sindacati: «Un fondo di progettazione per Comuni ed ex Province» - 16 Ottobre 2021
- Arriva il bonus assunzione under 36: a chi spetta e come fare richiesta - 12 Ottobre 2021