E’ stata resa nota la sentenza del CGA, Consiglio di Giustizia Amministrativo, chiamato ad esprimersi dall’Assessorato alle autonomie locali della Regione Sicilia, in merito all’interpretazione delle disposizioni della L.R. 11 agosto 2016 n.17 pubblicata nel GURS n.38 del 2 settembre 2016.
Cosa contiene la disposizione sopra citata ?
Come riportato nel nostro precedente articolo “Calatafimi Segesta: verso lo scioglimento del Consiglio Comunale. A rischio anche Giunta e Sindaco”, con le modifiche apportate alla precedente norma, la L. R. 35/1997, la disposizione sopra riportata sancisce il principio in forza del quale “la cessazione anticipata di uno dei tre detti organi determina automaticamente la cessazione anticipata anche degli altri, la nomina di un commissario straordinario e l’avvio delle procedure dirette all’indizione delle nuove elezioni.” Più in particolare, ed è questo il punto al centro della successiva circolare esplicativa, si prescrive che il principio risulterà applicabile “a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali, successivo all’entrata in vigore della L. R. n. 17/2016”, ma solamente in alcuni e ben specificati casi:
- cessazione dalla carica di Sindaco e della Giunta per approvazione della mozione di sfiducia
- cessazione della carica di Sindaco per decadenza, rimozione, morte o impedimento permanente
- cessazione della carica di Sindaco per dimissioni
- cessazione del consiglio comunale per dimissioni
La circolare, a firma dell’assessore Crocetta Lantieri, specifica che in tutti gli altri casi, e tra questi quello della mancata approvazione del rendiconto della gestione o della mancata deliberazione del bilancio di previsione, questione attualmente in essere a Calatafimi Segesta, la disposizione trova immediata applicazione.
La sentenza del CGA
Il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativo va ha chiarire proprio quest’ultimo punto dichiarando che: “A parere del Consiglio sia il canone della interpretazione letterale che quello della interpretazione sistematica, logica e costituzionalmente orientata inducono ad optare che anche per tutti gli altri casi il principio risulterà applicabile a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali, successivo all’entrata in vigore della L. R. n. 17/2016″.
Con questa sentenza viene chiarito quindi cosa accadrebbe a Calatafimi Segesta in caso di scioglimento del Consiglio Comunale per la mancata approvazione del Bilancio di previsione 2016, dove Giunta e Sindaco rimarrebbero in carica per altri due anni e mezzo senza il Consiglio Comunale composto dai Consiglieri eletti dai Cittadini, in quanto a fare le veci di tale democratico organo sarebbe un unico Commissario Straordinario nominato dalla Regione Sicilia.
Di seguiti il testo completo della sentenza:
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