Il proprietario di terreni, che sempre ha utilizzato come coltivatore diretto, anche se pensionato, se risulta iscritto nella previdenza agricola e continua a condurre i propri terreni, ha ancora diritto alle agevolazioni fiscali in materia di IMU.
Secondo le norme che regolamentano l’IMU:
- sono esenti tutti i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dall’ubicazione dei terreni stessi;
- sono considerati non fabbricabili i terreni, posseduti e condotti da quegli stessi soggetti, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.
La Corte di cassazione, con la sentenza n.13745/2017, si è espressa in senso opposto, ma quella pronuncia, come ha affermato lo stesso Dipartimento delle finanze del MEF nella risoluzione n. 1/DF del 28 febbraio 2018, riguardava l’applicazione non dell’IMU, bensì della preesistente ICI, regolata da una diversa disciplina.
L’amministrazione finanziaria, con la citata risoluzione ministeriale n.1/2018, ha affermato che, nei confronti dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all’art.1, d.lgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola e titolari di trattamento pensionistico agricolo, per fruire dei benefici in questione, devono sussistere contemporaneamente alcuni requisiti:
- possesso del fondo;
- persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo;
- qualifica soggettiva di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale;
- iscrizione nella previdenza agricola.
Per affermare la compatibilità dello status di pensionato con la qualifica di CD e IAP e con la possibilità per gli stessi di continuare ad essere iscritti nella previdenza agricola, la citata risoluzione ha evidenziato che, secondo l’art.1647 c.c., coordinato con altre leggi speciali di settore, il coltivatore diretto è il soggetto che si dedica direttamente e abitualmente alla coltivazione del fondo, con lavoro proprio o della sua famiglia, e la cui forza lavorativa non è inferiore ad un terzo di quella complessiva richiesta dalla normale conduzione del fondo.
Dall’esame delle norme in materia emergono due aspetti fondamentali ai fini del riconoscimento della qualifica di CD e di IAP e dell’applicazione delle relative agevolazioni:
- non è richiesto che tali soggetti traggano dal lavoro della terra la loro esclusiva fonte di reddito;
- coloro che sono qualificati come CD o IAP sono obbligati a iscriversi nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti, dei coloni e dei mezzadri, purché svolgano tale attività con abitualità e prevalenza, caratteristiche la cui valutazione va effettuata rispetto a un’altra attività lavorativa.
L’obbligo di iscrizione, pertanto, non viene meno se si percepisce un trattamento pensionistico. A conferma di ciò, la normativa previdenziale stabilisce che i lavoratori che versano i contributi dopo la data di decorrenza della pensione possono percepire un supplemento della stessa.
Pertanto, la disciplina che regola l’IMU contempla l’ipotesi in cui il coltivatore diretto (e l’imprenditore agricolo professionale) pensionato continui a svolgere la propria attività in agricoltura, dal momento che è possibile essere iscritti nella previdenza agricola anche se il soggetto è già pensionato e continua a svolgere effettivamente l’attività agricola.
In tal senso anche si è espressa la C.T.P. di Reggio Emilia, con la sentenza n.163/2/2019.
Con tale pronuncia, i giudici, ai fini del riconoscimento del beneficio fiscale, hanno affermato l’irrilevanza del trattamento pensionistico, che tra l’altro, nel caso sottoposto al loro vaglio, superava abbondantemente il reddito agrario.
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