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Cosa cambia nel 2016 per le Partite IVA (almeno per ora)?

By   /  13 Gennaio 2016  /  No Comments

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Tra le novità più attese della Legge di Stabilità 2016 figurano senza ombra di dubbio i cambiamenti relativi alle partite IVA. Dopo il caos creatosi lo scorso anno con la Manovra 2015 e il “salvataggio in corner” arrivato con il decreto Milleproroghe che ha de facto sancito la coesistenza di due differenti regimi, ognuno dei quali caratterizzato da tassazione, limiti e regole generali differenti, il Governo è intervenuto per “normalizzare” la situazione, stabilendo nuove norme in attesa dell’arrivo di quello che è stato ribattezzato “il jobs act degli autonomi”, un disegno di legge che approderà in Parlamento entro la fine di gennaio configurandosi come il primo testo normativo dedicato ai rapporti di lavoro differenti da quello subordinato e di contratti co. co. co., garantendo parallelamente maggiori tutele a una categoria con molti oneri e pochi onori.

Un nuovo e unico regime agevolato con tetti, requisiti e coefficienti differenti rispetto al passato, blocco dell’innalzamento delle aliquote contributive, agevolazioni ad hoc per le start up. Queste le modifiche più importanti arrivate il 1°gennaio 2016.

Ma vediamo nel dettaglio cosa cambia per le Partite IVA con l’arrivo del nuovo anno.

Partita IVA 2016: requisiti nuovo regime

Dal 1°gennaio 2016, coloro che decideranno di aprire una Partita IVA potranno usufruire, in aggiunta al regime ordinario, del nuovo regime forfettario a condizione che rispettino determinati requisiti stabiliti dall’articolo 8 della manovra. Nel dettaglio, per accedere al nuovo regime sarà necessario:

  • non aver conseguito ricavi o compensi superiori ai limiti indicati nell’allegato alla Finanziaria. I soddetti limiti variano in base al Codice Ateco di riferimento,
  • non aver sostenuto spese relative ai collaboratori di importo superiore a 5.000 euro lordi.
  • rispettare il tetto di 20.000 euro stabilito per i costi lordi relativi all’ammortamento dei beni strumentali.

Non potranno invece aderire al nuovo regime forfettario i contribuenti che usufruiscono di regimi speciali IVA o di regimi forfettari validi a determinare il reddito. Esclusi anche i non residenti, eccezion fatta per i contribuenti che producono il 75% del loro reddito entro i confini nazionali. In ultimo, non potranno accedere al nuovo regime coloro che effettuano abitualmente cessioni di fabbricati, terreni edificabili e mezzi di trasporto nuovi.

 

Partita IVA 2016: le nuove aliquote

Riassunto delle puntate precedenti: nel 2015, i contribuenti che decidevano di aprire una nuova partita IVA, in possesso dei requisiti richiesti, potevano scegliere se aderire al regime forfettario con aliquota al 15% o al “vecchio” regime dei minimi con aliquota al 5%.

A decorrere dal 1°gennaio 2016 ha debuttato un nuovo regime agevolato, denominato anch’esso regime forfettario.

Le regole introdotte dalla Legge di Stabilità 2016 prevedono un’aliquota dell’imposta sostitutiva al 5% per i primi 5 anni dall’apertura. Dal sesto anno in poi, la suddetta aliquota sale invece al 15%.

In base alla nuova disciplina, l’imposta sostitutiva va a sostituire l’IRPEF e l’IRAP in termini di imposizione fiscale, mentre l’IVA non è dovuta.

 

Partita IVA: limiti e coefficienti del nuovo regime

In base alla nuova disciplina, l’imposta sostitutiva si applica al prodotto tra i ricavi realizzati e il coefficiente di redditività. Quest’ultimo varia in funzione del codice di attività cui si riferisce la nuova partita IVA. Il limite da non superare dipende dunque dal codice ATECO.

Di seguito una lista contenente i tetti reddituali e i coefficienti di redditività da tenere in considerazione in base alla tipologia di attività svolta:

  •  Industrie alimentari e delle bevande (10 – 11): coefficiente redditività 40% – tetto ricavi/fatturato 45.000 euro;
  •  Commercio all’ingrosso e al dettaglio [45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9]: coefficienti di redditività 40% –  tetto ricavi/fatturato 50.000 euro
  • Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande (47.81): coefficiente di redditività 40% – tetto fatturato/ricavi 40.000 euro
  • Commercio ambulante di altri prodotti (47.82 – 47.8): coefficiente 54% – tetto ricavi/fatturato 30.000 euro.
  • Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68): coefficiente di redditività 86% – tetto  25.000 euro.
  • Intermediari del commercio (46.1):  coefficiente di redditività 62% – tetto fatturato/ricavi 25.000 euro.
  • Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56): coefficiente di redditività al 40%; tetto fatturato/ricavi 50.000 euro.
  •  Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 -73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88): coefficiente di redditività al 78%; tetto 30.000 euro.
  • Altre attività economiche (da 01 a 03 a 05 a 09), (da 12 a 33, da 35 a 39), (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) -(84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) coefficiente di redditività 67% – tetto fatturato/ricavi 30.000 euro.

Partita IVA: agevolazioni per le Start Up

Create delle interessanti agevolazioni in favore delle start up. I titolari di impresa che decideranno (o hanno già deciso) di usufruire del nuovo regime forfettario introdotto nel 2015 potranno avere accesso ad una riduzione dell’aliquota fiscale al 5% per i primi cinque anni di attività. Decade invece la precedente agevolazione che prevedeva la riduzione dell’imponibile a 1/3 nei primi tre anni di attività.

Questa misura non si applicherà alla totalità dei titolari di Partita IVA ma ai soli titolari di start-up in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

  • nessuna attività di impresa, artistica o professionale nei tre anni precedenti;
  • l’attività esercitata nella nuova imprese non deve essere la prosecuzione di un’altra attività svolta in precedenza
  • nel caso in cui si prosegua un’attività svolta in precedenza da un altro soggetto, l’ammontare dei ricavi e dei compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente, non deve essere superiori ai limiti reddituali previsti per quella stessa attività, sulla base della classificazione Ateco.

Partita IVA 2016: contributi previdenziali

Collaboratori e professionisti iscritti alla Gestione Separata INPS, circa 800mila persone secondo i dati risalenti al 2014, potranno nuovamente usufruire sul blocco dell’aumento delle aliquote contributive.

L’attuale normativa stabilisce infatti l’aumento annuale di un punto percentuale delle aliquote di contribuzione che, di anno in anno, salgono alle seguenti percentuali: 28,72% nel 2016, 29,72% nel 2017 fino al 33,72% nel 2018.

Dopo lo stop stabilito nel 2015 con il Decreto Milleproroghe, per il 2016  la legge di Stabilità stabilisce che i professionisti senza cassa siano soggetti a un’aliquota pari al 27,72%.

In base alla nuova disciplina inoltre, coloro che aderiscono al regime forfettario dovranno calcolare i contributi sul reddito determinato a forfait in base ai criteri fiscali.

Per quanto riguarda le ditte individuali i contributi minimi dovuti dagli iscritti alla gestione INPS artigiani e commercianti scenderanno del 35%. La regola vale anche per i contribuenti che apriranno una partita IVA relativa ad attività di impresa. Decade dunque il minimale in vigore fino al 2015 per artigiani e professionisti soggetti al regime ordinario.

Ricordiamo che alla cifra occorrerà aggiungere la quota proporzionale calcolata sul reddito determinato a forfait.

In ultimo, occorre sottolineare che a decorrere dal 1° gennaio 2016 sale al 24% (dal precedente 23,50%) l’aliquota contributiva per i titolari di partita IVA titolari di pensione o già assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria.

Partita IVA: DDL sul lavoro autonomo in arrivo

Come affermato in precedenza, entro la fine del mese in corso arriverà in Parlamento il disegno di legge sul lavoro autonomo volto a colmare un vuoto normativo ormai decennale e ad ampliare le tutele spettanti a questa categoria di lavoratori.

Il DDl dovrebbe contenere in primis un’importante novità relativa ai rapporti tra committenti ed esecutori. Nel dettaglio dovrebbe essere stabilita la nullità delle clausole vessatorie a danno dell’esecutore che, se inserite in un eventuale contratto, darebbero luogo a un eventuale abuso. Fino ad oggi infatti, solo i committenti avevano la possibilità di recedere dal contratto in modo unilaterale e senza preavviso o di modificare le condizioni in esso inserite, disponendo parallelamente di termini di pagamento superiori ai 60 giorni dopo la ricezione della fattura. In futuro tali clausole non solo saranno ritenute nulle, se presenti, ma daranno diritto al risarcimento dei danni arrecati al lavoratore.

Altra novità importante riguarda le voci di spesa:

  • Le spese relative a corsi di formazio­ne o aggiornamento profes­sionale, master, convegni, seminari e congressi potranno essere integralmente dedotte dal reddito prodotto, entro il limite annuo di 10.000 euro. Attualmente la deduzione è al 50%
  • Le spese per servizi personalizzati se erogati da organismi accreditati, potranno anch’esse essere dedotte integralmente dal reddito entro un limite annuo pari a 5.000 euro.

Il DDL prevede inoltre la creazione di sportelli dedicati al lavoro autonomo presso i Centri per l’Impiego e le Agenzie del Lavoro.

In caso di malattia che impedisca lo svolgimento del proprio lavoro per un periodo superiore a 60 giorni viene stabilita la sospensione del versamento degli oneri previdenziali per l’intera durata della malattia e fino a due anni. Una volta scaduto il termine il lavoratore potrà restituire il debito accumulato a rate, recuperando de facto l’intero periodo.

Le lavoratrici potranno accedere all’indennità di maternità presentando apposita domanda all’INPS, mentre il diritto al congedo parentale, sino ad oggi riservato ai dipendenti, verrà esteso anche agli autonomi. Il periodo di tutela garantito sale dagli attuali tre mesi a sei mesi mentre il periodo di fruizione si allunga da un anno fino ai tre anni di vita del bambino

Infine si prevede l’arrivo di un pacchetto di regole dedicate alla disciplina del lavoro agile, una nuova modalità di esecuzione del lavoro subordinato, che, pur imponendo il rispetto dei vincoli orari, grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie dovrà essere svolta solo parzialmente all’interno degli spazi aziendali.

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