Via libera definitivo alla legittima difesa, che dopo l’approvazione alla Camera ha avuto anche il via libera dal Senato. Provvedimento bandiera della Lega, il testo, redatto in 9 punti, non riguarda solo la nuova formulazione dell’articolo 52 del codice penale, che regola, appunto, la legittima difesa, ma prende in esame anche i reati contro il patrimonio e il delitto di violazione di domicilio, inasprendo le pene previste. Vediamo cosa cambia nello specifico.
1 – La difesa domiciliare è “sempre” legittima
Il cuore della legge è sicuramente l’articolo 1, quello cioè che va a modificare alcuni commi dell’articolo 52 del codice penale. La nuova normativa mantiene il comma uno del precedente testo, che recita: “Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”, ma cambia radicalmente il 2. Come? Aggiungendo la parola “sempre”. Vale a dire che se prima in caso di violazione di domicilio doveva sussistere quel rapporto di proporzione tra difesa e offesa previsto dal comma 1, ora quel rapporto esisterà sempre nei casi di legittima difesa domiciliare. Resta praticamente invariato anche il comma 3, che amplia la possibilità di difesa anche al luogo di lavoro (come attività commerciali o imprenditoriali). Grazie all’introduzione di un ulteriore comma, cioè il quarto viene ampliato e definito il concetto di offesa. Agisce “sempre in stato di legittima difesa”, infatti, colui che “compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone”. In questo modo sarà sufficiente che il ladro minacci di essere armato per potersi avvalere della legittima difesa, mentre in passato era necessaria una valutazione più accurata della proporzione tra offesa e difesa.
2 – Conta il fattore psicologico
L’articolo 2 della nuova normativa punta a rendere sempre legittima la difesa se chi ha agito lo ha fatto in “stato di grave turbamento”. Come? Modificando l’articolo 55 del codice penale, quello cioè dedicato all’eccesso colposo: quando si eccedono colposamente i limiti fissati dalla legge, cioè in caso di negligenza, imperizia o imprudenza, vengono applicate le disposizioni “previste per i delitti colposi”. In particolare la nuova normativa inserisce un ulteriore comma all’articolo, specificando che nei casi di violazione del domicilio o del luogo di lavoro se si è agito per difendere se stessi o qualcun altro, cioè se ci sono tutte le condizioni previste dall’articolo 52, non può essere punito chi ha agito perché turbato dalla situazione. Un termine che non è contemplato dal codice penale e che quindi il giudice dovrà interpretare di volta in volta.
3 – Pene più alte per violazione di domicilio, furto e rapina
Il testo prevede un inasprimento delle pene per un’ampia platea di reati. Si parte dalla violazione di domicilio (art. 614 del codice penale) che sarà punita da uno a quattro anni, e non più da sei mesi a tre anni, per “chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con inganno” e da due a sei anni, e non più da uno a cinque, “se il fatto è commesso con violenzasulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato”. Per il furto (614 bis c.p.), invece, la forbice delle sanzioni passa da quattro a sette anni, in luogo dell’attuale formulazione “da tre a sei anni”. Inasprite anche le pene previste, sempre per il furto, in caso di aggravanti, come l’utilizzo della violenza o se il colpevole porta indosso “armi o narcotici anche senza usarli”. In questo caso “la pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1000 a euro 2.500”. Pene più severe anche per il reato di rapina (628 c.p.): il massimo resta fissato a 10 anni di reclusione, ma il minimo passa da 4 a 5 anni, con ulteriori inasprimenti in caso di aggravanti.
4 – Se c’è legittima difesa, paga lo Stato
Grazie all’articolo 8 della nuova legge viene introdotto il “patrocinio gratuito dello Stato” nei casi di legittima difesa. La normativa prevede un nuovo articolo, il 115-bis, all’interno del Testo Unico delle spese di giustizia. In questo modo chiunque sia stato assolto, prosciolto, o il cui procedimento penale sia stato archiviato per fatti commessi in condizioni di legittima difesa o di eccesso colposo di legittima difesa, non dovrà pagare alcuna parcella. Proprio questa norma è stata leggermente modificata dalla Camera che ha fatto decorrere l’onere dall’anno 2019 (e non dal 2018), adeguando quindi la copertura finanziaria al triennio 2019-2021.
5 – Niente più risarcimenti e “salta fila” nei processi
Il provvedimento va a modificare anche il codice civile, in particolare l’articolo 2044, il quale recitava che: “Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri”. La nuova formulazione aggiunge due commi. Il secondo specifica che nei casi di difesa domiciliare, come descritta quindi all’articolo 52 del codice penale, è esclusa in ogni caso la responsabilità del fatto. Cosa significa? Che l’autore del fatto, se assolto in sede penale, non è mai, in nessun caso, obbligato a risarcire il danno. Nel caso invece di eccesso colposo, così come dice il nuovo comma 3, al danneggiato è riconosciuta un’indennità che sarà calcolata dal giudice tenendo conto “della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causaledella condotta posta in essere dal danneggiato”. Infine l’articolo 9della nuova legge assicura la priorità ai processi per omicidio colposo o lesioni personali colpose avvenuti nelle circostanze di legittima difesa domiciliare o in stato di grave turbamento.
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