Il decreto (non Dpcm) varato da Conte: possibili spostamenti per andare da parenti e amici, «verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione», anche nei giorni festivi e prefestivi. I movimenti saranno consentiti dalle 5 alle 22. Solo 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio saranno «arancioni»
Il consiglio dei ministri ha varato, in vista delle feste di Natale, Capodanno ed Epifania, un nuovo decreto (non, questa volta, un Dpcm). Tre articoli soltanto, mezza pagina di divieti e raccomandazioni che daranno forma al primo Natale senza feste, né cenoni. Il decreto sarà annunciato a breve dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una conferenza stampa.
Come anticipato dal Corriere, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre e il 6 gennaio l’Italia intera sarà «zona rossa», con una novità significativa: la possibilità di uscire di casa per andare in visita nelle abitazioni di parenti e amici, pur se rispettando regole precise.
Il 28,29,30 dicembre e il 4 gennaio l’Italia sarà invece in «zona arancione». Gli spostamenti tra comuni sarebbero dunque vietati, ma in questi giorni «saranno consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi comuni». È vietato comunque recarsi nel capoluogo di provincia.
Le regole per i «giorni rossi» e gli spostamenti consentiti
Ecco le regole per i giorni festivi e prefestivi: nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio, in tutta Italia saranno in vigore le regole relative alla «zona rossa»: i negozi al dettaglio sono chiusi tranne quelli autorizzati ed indicati in un apposito elenco; bar e ristoranti sono chiusi (ma si può prendere cibo da asporto fino alle 22, e ordinare a domicilio).
Le regole per la zona rossa impongono di non uscire di casa se non per ragioni di salute, lavoro o necessità e urgenza: in questi giorni, però, sarà consentito uscire di casa per andare in visita nelle abitazioni di parenti e amici, pur se rispettando regole precise. Eccole:
– Le persone che si spostano non possono essere più di due, a meno che non portino con loro figli minori di 14 anni o persone disabili o non autosufficienti conviventi;
– Lo «spostamento verso le abitazioni private è consentito una volta sola al giorno in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22», quindi è obbligatorio rispettare il coprifuoco;
– Si può andare «verso una sola abitazione», e questa deve essere «ubicata nella medesima regione»: per fare un esempio, chi fosse andato a pranzo a casa dei nonni, non potrà andare la sera stessa a cena dai cugini.
Il testo del decreto recita: «Durante i giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 (quelle delle «zone rosse», ndr) […] lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi».
Le regole per i giorni «arancioni» e gli spostamenti consentiti
Ecco le regole per i giorni «arancioni»: nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020, e nel giorno 4 gennaio 2021, in tutta Italia saranno in vigore le regole relative alla «zona arancione» (fatte salvo le Regioni con regole più restrittive, come ad esempio il Veneto): i negozi sono aperti; bar e ristoranti sono chiusi (ma si può prendere cibo da asporto fino alle 22, e ordinare a domicilio).
Non ci si potrà spostare dal proprio comune, ma con una importante eccezione già accennata sopra: si potrà uscire da un Comune se la popolazione non supera i 5.000 abitanti e se il Comune dove ci si vuole spostare non è più lontano di 30 chilometri. Resta vietato in ogni caso uscire dal proprio Comune se ci si vuole recare nel capoluogo di provincia.
Il testo del decreto recita: «nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 (quelle delle «zone arancioni», ndr), ma sono altresì consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia».
Le regole che non cambiano
Il nuovo decreto legge su cui il governo ha trovato un’intesa dopo giorni di riunioni, polemiche e litigi lascia in vigore tutte le norme previste dal precedente decreto legge numero 158 all’articolo 1, comma 2: «Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome». Il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione è sempre consentito. È invece vietato andare nelle seconde case «ubicate in altra Regione o Provincia autonoma» e, il 25, 26 dicembre e 1 gennaio, anche in altro comune.
Fonte Corriere della Sera
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