Non è una rivoluzione, ma almeno è un passo avanti. L’ultimo Consiglio dei Ministri di gennaio ha approvato il DdL sul lavoro autonomo, noto anche come Jobs Act per le Partite IVA. Il testo arriverà in Parlamento come collegato alla legge di Stabilità 2016, il che consentirà di velocizzare l’iter di approvazione.
Un provvedimento di cui si parla da mesi e che finalmente prende forma estendendo anche al lavoro non dipendente alcune tutele essenziali come gravidanza, maternità e malattia, mentre le spese di formazione saranno interamente deducibili.
“In totale 2 milioni di persone” annuncia il Governo. I numeri reali e dunque l’ampiezza della platea si vedranno solamente quando arriverà la versione definitiva, ma nel frattempo le misure contenute all’interno dei 22 articoli del disegno di legge diventano più chiare. Vediamole una per una.
Agevolazioni fiscali
Il disegno di legge delega introduce la deducibilità integrale delle spese sostenute per “i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità finalizzate all’inserimento o reinserimento del lavoratore autonomo nel mercato del lavoro.”
Nel dettaglio si potranno dedurre al 100% entro un limite massimo di 10mila euro l’anno, i costi relativi a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale. Rimangono però escluse le spese di viaggio e di soggiorno.
Deducibilità al 100% anche per le spese per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà. Il limite massimo in questo caso scende a 5mila euro l’anno.
Maternità e Malattia
Le lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS potranno percepire l’indennità di maternità valida per i due mesi antecedenti al parto e per i tre mesi successivi anche se continuano a lavorare. Viene meno così l’obbligo di astensione (anche se abbondantemente aggirabile) che incideva in maniera fondamentale sul reddito delle professioniste.
Il Jobs act per le partite IVA estende inoltre la durata entro la quale gli autonomi possono fruire dei congedi parentali. Con le nuove norme, l’indennità verrà corrisposta per un periodo massimo di 6 mesi entro i primi anni di vita del bambino.
In caso di gravidanze, malattie e infortuni, il rapporto di lavoro in via continuativa per il committente non andrà più incontro ad estinzione, ma verrà sospeso, per un periodo massimo di 150 giorni nell’ambito dei quali il lavoratore non percepirà alcuna retribuzione. In aggiunta, in caso di malattia e di infortuni che impediscano lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre 60 giorni, viene prevista anche la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi fino a un massimo di due anni a decorrere dei quali il professionista dovrà versare i contributi e i premi sospesi rateizzando l’importo in tranches mensili pari a tre volte il mesi in cui non ha lavorato.
Nonostante le indiscrezioni circolate la settimana scorsa che avevano portato molti ad affermare che “ i lavoratori autonomi non avevano il diritto di ammalarsi di tumore”, il ddl delega contiene una specifica misura contro la malattia, in base alla quale i periodi di malattia certificata “come conseguente a trattamenti terapeutici di malattie oncologiche, sono equiparati alla degenza ospedaliera”.
Clausole abusive
Il committente non potrà più modificare unilateralmente o recedere senza preavviso i contratti di lavoro. Annullata anche la clausola che consentiva di fissare termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla fattura.
In aggiunta viene stabilito che, per apporti originali o invenzioni fatte in esecuzione del contratto, i diritti di utilizzo economico siano appannaggio del professionista e non del committente. Infine, nel caso in cui quest’ultimo si rifiuti di stipulare il contratto in forma scritta, il documento verrà considerato abusivo.
Lavoro agile
La seconda parte del DDL delega disciplina il cosiddetto lavoro agile che viene definito come “una nuova tipologia contrattuale” che prevede una modalità flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato. Quest’ultimo può essere effettuato sia all’interno degli uffici aziendali che all’esterno (da remoto, attraverso smartphone e computer) , “entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”.
Questa tipologia di lavoratori dovrà ricevere lo stesso trattamento economico e normativo dei colleghi che svolgono la stessa mansione e avrà diritto alla detassazione del premio di produttività. Sarà inoltre tutelato contro gli infortuni e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dell’azienda.
Coperture
Le misure contenute all’interno del DdL sul lavoro autono saranno coperte attraverso il fondo ad hoc previsto nell’ambito della legge di Stabilità 2016 e per il quale sono stati stanziati 10 milioni per l’anno in corso e 50 per il 2017.
Beneficiari
Come affermato in precedenza al momento è impossibile quantificare con certezza quanti professionisti beneficeranno delle nuove norme. A livello generale si può affermare che il provvedimento non sembra tracciare confini fissi, fatta eccezione per l’esclusione di artigiani e commercianti. Sottolineiamo che non è stata posta alcun paletto per gli iscritti a un Albo, a un Ordine o a un Registro. Anche queste categorie dovrebbero essere dunque incluse nel raggio d’azione dello statuto superando anni di dibattiti e separazioni tra i professionisti appartenenti a un Albo e quelli che invece non ne fanno parte.
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